CERTIFICATO MEDICO

Decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” e modificazioni successive

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione.
Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.

Chi deve fare il certificato

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione:
– coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti). NB: la Polisportiva Villaggio del Fanciullo rientra in quest’ultima casistica.
– chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
– AGGIORNAMENTO DELIBERA DEL 28/02/2018: l’obbligo è venuto meno per i bambini compresi nella fascia d’età 0-6 anni.

Quali sono i medici certificatori

• Il medico di medicina generale per i propri assistiti.
• Il pediatra di libera scelta per i propri assistiti.
• Il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medicosportiva.

Modifiche successive alla normativa